Green pass e trasporti, ecco le nuove regole in vigore dall’1 settembre
Come annunciato dal Governo nelle scorse settimane, da domani, mercoledì 1 settembre, entreranno in vigore le nuove norme relative all’obbligo del green pass. In aggiunta, infatti, ai luoghi ed eventi ormai già noti (come ristoranti al chiuso, piscine, palestre ecc ecc), la certificazione verde ora servirà anche per il personale scolastico e gli studenti universitari e per usufruire dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza.
Treni. Necessario per viaggiare a bordo di tutti i treni ad alta velocità (le Frecce di Trenitalia e l”alta velocità di Italo) ed anche sugli Intercity ed Intercity notte. Non andrà esibito su treni regionali o interregionali. Sono esclusi quindi i pendolari. Non c”è bisogno di green pass per salire in carrozza anche qualora il treno debba attraversare due regioni, anche se di colore diverso, ma sarà però obbligatorio per poi muoversi all”interno del territorio nel caso fosse zona rossa o arancione.
Aerei. Obbligatorio per i voli nazionali. In pratica, si estende anche all”Italia quanto previsto per volare in Europa. Se però in Ue il Pass è valido solo 14 giorni dopo il completamento del ciclo vaccinale (o in caso di guarigione o di tampone negativo), in Italia basterà far passare 14 giorni dalla prima dose (o essere guariti dal Covid oppure avere un tampone negativo).
Navi e traghetti. Necessario anche su navi, traghetti e aliscafi solo se effettuano servizio di trasporto interregionale. Fa eccezione l”attraversamento dello Stretto di Messina, se si passa dalla Sicilia alla Calabria o viceversa: in questi casi non serve esibire la certificazione verde. Anche se il viaggio è tra due località della stessa regione non c”è obbligo di green pass.
Trasporti pubblici. Obbligatorio su mezzi di trasporto che viaggiano da una regione all‘altra (esempio Flixbus). Non è necessario, invece, sui mezzi urbani come bus, metro e tram dove si sale con il solo biglietto.
Esentati dal green pass i bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale, ed i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di un’idonea certificazione medica. (c.gam.)