Coronavirus, le principali novità del decreto Sostegni. Contributi a fondo perduto, chi può richiederli e come
Il decreto Sostegni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo scorso, ha introdotto ulteriori misure a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nonostante ad oggi gli aspetti operativi non siano ancora noti, l’imolese Deanna Brusa, consulente del lavoro dell’Osservatorio professionale imolese (Opi), ha delineato i punti principali del nuovo decreto legge. Concessione di ulteriore cassa integrazione ordinaria per le aziende industriali ed edili della durata massima di 13 settimane nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021; cassa integrazione salariale per operai agricoli della durata massima di 120 giornate nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021; assegno ordinario Fis (Fondo di integrazione salariale), fondi di solidarietà bilaterali e cassa integrazione in deroga per le aziende dei settori commercio, terziario, turismo, pubblici esercizi, agenzie di viaggio, spettacolo, servizi, artigianato, della durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021.
Tra le principali misure introdotte dal cosiddetto decreto Sostegni c’è anche il contributo a fondo perduto per titolari di partita Iva. Rispetto ai precedenti decreti, questo non fa riferimento al codice Ateco. La misura si applica quindi a ogni tipo di attività. Abbiamo chiesto alla commercialista Maurizia Lanzoni, dell’Osservatorio professionale imolese (Opi), di spiegarci nel dettaglio di che cosa si tratta.
In che cosa consiste tale contributo e chi può richiederlo?
«Viene riconosciuto ai soggetti titolari di partita Iva (imprese, professionisti, titolari di reddito agrario) interessati nel 2020 da un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30 per cento rispetto al 2019 e che nel 2019 abbiano realizzato ricavi o compensi inferiori ai 10 milioni di euro. Il contributo a fondo perduto consiste in una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate oppure, a irrevocabile scelta del contribuente, in un credito di imposta di pari valore da utilizzare in compensazione con altri tributi». (r.e.)