Coronavirus, da domenica 21 febbraio l’Emilia-Romagna tornerà in zona «arancione»
Nessuna sorpresa, da domenica 21 febbraio l’Emilia-Romagna (insieme a Campania e Molise) tornerà in zona «arancione», dopo venti giorni passati in quella «gialla». In giornata il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà l’ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni settimanali.
Ecco, per rinfrescare la memoria, le misure previste:
MASCHERINA. Resta sempre obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
COPRIFUOCO. Confermato dalle 22 alle 5 del mattino.
SPOSTAMENTI. In «zona arancione» non è possibile uscire dal proprio Comune di residenza, salvo comprovati motivi di salute, necessità e lavoro. Fino al 25 febbraio, divieto di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione e raggiungere la seconda casa anche fuori regione. Per quanto riguarda le altre abitazioni, invece, fino al 5 marzo è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, tra le 5 e le 22, per un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Ciò può avvenire, in area arancione, solo nel Comune di residenza fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5 mila abitanti. Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
RISTORAZIONE. Consentite dalle 5 alle 22 le attività di asporto per ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Asporto anticipato alle 18 per le attività che rientrano nei codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati come, ad esempio, le enoteche). Resta possibile invece per tutti la consegna a domicilio senza limiti di tempo.
NEGOZI. Al dettaglio aperti fino alle 21. Nei festivi e prefestivi chiusi i centri commerciali, ad eccezione delle attività che rientrano nei servizi essenziali e indispensabili (supermercati, farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole ecc.).
SPORT. Consentite solo le discipline di interesse nazionale. Attività motoria e sportiva possibile all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l”attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
BENESSERE. Ancora stop a palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.
CULTURA. Chiusi musei e mostre.
MANIFESTAZIONI. Quelle pubbliche consentite soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi, così come le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
TEMPO LIBERO. Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente; sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
CHIESE. L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.