Coronavirus, nuovo Dpcm firmato dal premier Conte: tutte le restrizioni previste fino al 5 marzo
Nuovo Dpcm (in fondo alla news il testo completo) firmato dal premier Conte che entrerà in vigore domani, sabato 16 gennaio, fino al prossimo 5 marzo. Il provvedimento, introdotto per cercare di limitare l’espandersi dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, si va ad aggiungere al decreto-legge approvato mercoledì 13 dal Consiglio dei Ministri che ha inserito novità su spostamenti, «zona bianca» e proroga dello stato d’emergenza. L’Emilia-Romagna, comunque, rimarrà in «zona arancione».
Nel dettaglio, ecco cosa prevede il nuovo Dpcm:
MASCHERINA. Resta sempre obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
COPRIFUOCO. Confermato dalle 22 alle 5 del mattino.
SPOSTAMENTI. In «zona arancione» non è possibile uscire dal proprio Comune di residenza, salvo comprovati motivi di salute, necessità e lavoro. Fino al 15 febbraio , divieto di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Vietato recarsi nella seconda casa fuori dal Comune. Per quanto riguarda le altre abitazioni, invece, dal 16 gennaio e fino al 5 marzo è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, tra le 5 e le 22, per un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Ciò può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5 mila abitanti. Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
RISTORAZIONE. In «zona arancione», purché chiusi al pubblico, consentite dalle 5 alle 22 le attività di asporto per ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Asporto anticipato alle 18 per le attività che rientrano nei codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati come, ad esempio, le enoteche). Resta possibile invece per tutti la consegna a domicilio senza limiti di tempo.
SCUOLA. Le scuole secondarie di secondo grado, cioè le scuole superiori, adottano forme flessibili nell’organizzazione didattica in modo che, a decorrere dal 18 gennaio, almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% degli studenti sia garantita l’attività didattica in presenza. La rimanente parte dell’attività si svolgerà a distanza. Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I grado) la didattica continua a svolgersi integralmente in presenza
NEGOZI. Chiusi in «zona arancione», ma resta consentita la vendita al dettaglio se rientra tra le attività di servizi essenziali e indispensabili (supermercati, farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole ecc.). Nei festivi e prefestivi chiusi i centri commerciali.
SPORT. Consentite solo le discipline di interesse nazionale. Attività motoria e sportiva possibile all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l”attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
BENESSERE. Ancora stop a palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche
MUSEI. Riaprono ma solo nelle zone gialle e solo nei giorni feriali.
MANIFESTAZIONI. Quelle pubbliche consentite soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi, così come le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
TEMPO LIBERO. Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente; sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
VACANZE. Ripartono le crociere ed impianti sciistici riaperti a partire dal 15 febbraio.
CONCORSI. E’ possibile lo svolgimento in presenza delle prove concorsuali selettive, con un numero di candidati non superiore a 30 per ciascuna sessione o sede di prova.
CHIESE. L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
Foto Isolapress