Coronavirus, nuova ordinanza del presidente Bonaccini: tutte le misure più restrittive previste
Come anticipato nelle scorse ore, oggi il presidente Bonaccini ha firmato una nuova ordinanza (il testo qui) che impone misure ulteriormente restrittive per evitare assembramenti e situazioni a rischio e cercare di non far entrare anche l’Emilia-Romagna in «zona arancione». Il provvedimento entrerà in vigore sabato 14 novembre fino al prossimo 3 dicembre ed è stato preso in accordo con i presidenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, d’intesa con il ministro alla Salute, Roberto Speranza. «Abbiamo davanti un obiettivo che deve essere di tutti: frenare il contagio e invertire la curva della pandemia- afferma il presidente Bonaccini-. E’ la priorità. E possiamo centrarlo rispettando le regole, con senso di responsabilità e senza panico. Servono unità e condivisione, recuperando lo spirito comune che aveva caratterizzato la prima fase dell’emergenza sanitaria, per tutelare la salute delle persone, garantire la possibilità per le strutture sanitarie di garantire servizi di assistenza e cura, non penalizzare in maniera indiscriminata il lavoro, le attività economiche e la scuola».
Nel dettaglio, ecco di seguito le misure previste:
Mascherine obbligatorie sempre non appena fuori di casa: fuori dall’abitazione, l’uso della mascherina è sempre obbligatorio. Fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina stessa, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità. Nel caso poi di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive
Attività sportiva nelle aree verdi, no nei centri storici e nelle aree affollate: è consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. In ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate
Consumazione alimenti e bevande: dalle 15 alle 18, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, in posti regolarmente collocati. La consumazione di alimenti e bevande è poi vietata su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che, come al punto precedente, seduti in posti regolarmente collocati sia all’interno che all’esterno dei locali
Negozi ed esercizi di vendita: negli esercizi di vendita l’accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare (solo negli esercizi di vendita di generi alimentari non negli altri), fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni
Stop ai mercati in assenza di regole precise fissate dai Comuni: vietata l’attività di commercio nella forma del mercato all”aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito piano, consegnato ai commercianti
Grandi e medie strutture di vendita e complessi commerciali: nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal Dpcm in vigore.
Consegne a domicilio: sempre consentita e fortemente raccomandata
Scuole: negli istituti del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato
Nella foto (dalla pagina Facebook personale): Stefano Bonaccini
Ma il virus aumenta di intensità in alcune fascie orarie ??
Caro Bonaccini se lasci i negozi alimentari aperti nei prefestivi e festivi dai la possibilità alla gente di trovare il modo di stare in giro comunque, e nn risolvi sicuramente il problema così, e te lo dice uno che ci lavora ogni giorno a contatto con la gente e sa come si comporta quando fanno spesa.
Sembra che cambia poco o quasi niente rispetto a quanto prima disposto.
Sono d’accordo e non è un grosso sacrificio.Non si menziona chiaramente se i bar di domenica restano aperti.Grazie
La risposta è sì. Nell’ordinanza sta scritto: l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15 alle ore 18, può essere svolta esclusivamente con consumazione su posti a sedere regolarmente collocati, sia all’interno che all’esterno deilocali. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente.