Gravidanza e lavoro al tempo del Covid-19. Cosa cambia?
Cosa cambia per le lavoratrici in gravidanza ai tempi del Coronavirus? Di base, le regole restano le stesse di sempre, ma vale comunque la pena ricordarle. Ce le spiega l’Ausl di Imola:
- In caso di gravidanza a rischio, per particolari condizioni patologiche della mamma o del nascituro, la lavoratrice deve fare richiesta di astensione anticipata dal lavoro tramite un apposito modulo ed allegando un certificato rilasciato da un ginecologo pubblico (dipendente del Servizio Sanitario Nazionale), anche in regime di libera professione o un certificato rilasciato da un ginecologo libero professionista privato, ma seguito da accertamento del ginecologo di struttura pubblica. Per l’Azienda Usl di Imola la documentazione va presentata al Dipartimento Cure Primarie. https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5939
- In caso invece di lavoratrice in gravidanza fisiologica, ma che svolge mansioni a rischio in periodo di gestazione e l’allattamento, sono possibili due percorsi al fine di ottenere l’allontanamento dal rischio lavorativo:
- Di norma, la lavoratrice comunica il proprio stato di gravidanza al datore di lavoro presentando il certificato di gravidanza. Il datore di lavoro, in presenza di rischi per la salute della donna e/o del nascituro, può modificare temporaneamente l’orario di lavoro e/o spostare la lavoratrice ad altro reparto/mansione non a rischio per tutto il periodo della gravidanza, fino all’inizio del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto, con comunicazione scritta all’ Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Oppure il datore di lavoro, per mancanza di mansioni alternative, deve può determinare l’astensione anticipata dal lavoro e/o prolungamento del periodo di astensione obbligatoria fino a 7 mesi dopo il parto con contestuale richiesta scritta alla DTL.
- Un secondo percorso è quello per cui è la lavoratrice che chiede l’allontanamento dal lavoro a rischio alla DTL, nel caso in cui il DL non abbia provveduto direttamente ad effettuare l’astensione (https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6695)
Se queste sono le regole sempre valide, cosa cambia al tempo del Coronavirus?
“Effettivamente in periodo di pandemia – spiega l’Ausl di Imola – ci sono indicazioni diverse dal solito. Quindi il datore di lavoro, sentito il medico competente, può aggiornare o modificare la valutazione del rischio ed inserire anche questo, che è un rischio specifico per operatore sanitario e generico, ma presente, per altre mansioni, ad esempio per lavoratori esposti al pubblico. Se viene valutata la presenza di rischio, ed il rischio è riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il datore fa richiesta di astensione dal lavoro (pre-parto o pre e post parto) alla DTL come per gli altri lavori a rischio, ma con riferimento al periodo di pandemia. In tutti i casi ITL, se lo ritiene opportuno, prima di emettere il provvedimento può attivare i medici dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spsal) delle Ausl, come organo tecnico, per fare l’accertamento medico. In questi casi, lo Spsal esegue un sopralluogo in azienda per verificare le mansioni della lavoratrice e la documentazione sui rischi e emette un provvedimento che viene inviato alla DTL. ll rischio associato alla modalità di trasporto per/da il luogo di lavoro non è oggetto di valutazione, in analogia con il pendolarismo, in quanto non è rischio connaturato alla attività lavorativa”.