Gennaio, tempo di saldi: svendite di fine stagione al via da sabato 5. I consigli per i consumatori
Da domani sabato 5 gennaio prenderanno il via in Emilia Romagna i saldi di fine stagione, che dureranno fino al 5 marzo. Come di consueto le svendite interesseranno tutti i punti vendita dei settori tessile e abbigliamento, accessori e calzature.
Per l”occasione Confcommercio Ascom Imola ripropone anche quest”anno l”operazione «Saldi tranquilli», una campagna che si pone un duplice obiettivo: ricordare ai consumatori le norme che regolano le vendite di fine stagione e offrire un servizio di supporto e informazione ai commercianti, per i quali l”associazione apre uno specifico sportello al quale gli operatori potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì (dalle ore 9.30 alle ore 12.30) per avere delucidazioni sulla normativa in questione (per informazioni: sportello Ascom tel. 0542 619611 e/o, indirizzo mail saldi@ascomimola.it).
«I saldi sono un momento sempre più atteso e rappresentano un’occasione sia per i consumatori che per i commercianti – afferma Gianluca Alpi, presidente di Confcommercio Ascom Imola –. Suggerisco di fare acquisti nei negozi “sottocasa”, qui i consumatori possono trovare prodotti d qualità e un servizio altamente professionale, inoltre gli esercizi di vicinato sono il cuore pulsante della città e l’anima del commercio».
E a proposito di informazione, ecco le istruzioni che Confcommercio Ascom Imola ha preparato per ricordare regole e tutele in vigore nel periodo degli sconti.
Comunicazione: la delibera regionale n. 1780 del 2 dicembre 2013 ha eliminato l”obbligo della comunicazione ai Comuni relativa ai saldi di fine stagione da parte degli operatori per snellire e semplificare le procedure a carico delle imprese.
Prodotti in vendita: i capi in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Nulla però vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
Esposizione dei prezzi: come in tutte le vendite speciali esiste l’obbligo di esporre al pubblico il prezzo iniziale di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato finale.
Pagamenti elettronici: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l”adesivo che attesta la relativa convenzione.
Disposizione della merce: per non indurre il consumatore in errore, il commerciante è obbligato a disporre le merci offerte in saldo in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Se tale separazione non è possibile, la vendita ordinaria viene sospesa.
Prova dei capi: non esiste un obbligo. La possibilità di fare “provare” i capi in saldo è rimessa alla discrezionalità del negoziante.
Cambi di prodotti acquistati in saldo: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l”obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore deve però denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.